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  • Posted by: Tiz_zy

1 LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
La L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha disposto l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 01 Gennaio 2019.

Attualmente, infatti, l’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico è previsto esclusivamente per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica amministrazione.
L’art. 1 co. 909 e ss. della L. 205/2017, modificando il DLgs. 127/2015, ha previsto, con decorrenza dall’1.1.2019, l’obbligo di fatturazione elettronica per la generalità delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, nonché nei confronti di privati consumatori.

Si tratterà di un cambiamento radicale dell’organizzazione aziendale che bisogna preparare con congruo anticipo e con adeguate conoscenze. Vi invitiamo quindi a non sottoscrivere contratti con i vari operatori che si stanno proponendo per la gestione della fatturazione elettronica.

 

 

2 AMBITO APPLICATIVO

A partire dall’1.1.2019, devono essere documentate mediante fattura elettronica, a norma dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti ovvero identificati ai fini IVA in Italia. Sono dunque compresi nell’ambito di applicazione del nuovo obbligo anche:
– le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri;
– i soggetti esteri identificati ai fini IVA in Italia direttamente, ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72, ovvero mediante rappresentante fiscale, ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72.

L’obbligo riguarda sia le operazioni effettuate verso soggetti passivi IVA, sia le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori (ove soggette all’obbligo di fatturazione ex art. 21 del DPR 633/72).

 

2.1 OPERAZIONI CON L’ESTERO

Restano escluse dall’obbligo in argomento le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti esteri, ossia verso soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati ai fini IVA in Italia.
Tali operazioni potranno continuare ad essere documentate, alternativamente, mediante fattura cartacea o elettronica e, nella generalità dei casi, saranno oggetto della nuova comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere, introdotta con decorrenza dal 2019 dalla stessa legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 della L. 205/2017).

 

2.2 CONTRIBUENTI “MINIMI” E “FORFETARI”

Sono espressamente esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi IVA che si avvalgono:
– del regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011;
– del regime forfetario ex art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014.

  

3 SERVIZI WEB PER LA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione degli operatori alcuni servizi web gratuiti per agevolare la gestione del processo di fatturazione elettronica.
Come anticipato, verranno resi disponibili i seguenti servizi:
– un software installabile su PC per la predisposizione del file fattura;
– una procedura web e una “app” per dispositivi mobili ai fini della predisposizione e trasmissione dei file fattura;
– un servizio per la registrazione del canale e dell’indirizzo telematico scelti per la ricezione delle fatture elettroniche.

A questi si aggiungono:
– un servizio web per generare un QR-Code contenente i dati di fatturazione e l’indirizzo telematico del cessionario o committente, nonché un’applicazione mobile (per ambienti IOS e Android)     per la lettura del QR-Code e l’acquisizione automatica dei dati necessari all’emissione della fattura;
– un servizio per la ricerca, la consultazione e l’acquisizione delle fatture transitate sul SdI all’interno di un’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (le fatture saranno disponibili fino al         31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI);
– altri servizi web informativi, di assistenza e sperimentazione del processo di fatturazione elettronica.

 

4 CONSULTAZIONE DELLE FATTURE

L’Agenzia delle Entrate renderà disponibile gratuitamente un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI all’interno di un’area riservata del proprio sito.
Le fatture e i relativi duplicati informatici saranno disponibili fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI e accessibili (mediante le credenziali Entratel/Fisconline, Carta Nazionale Servizi e SPID) da parte dei soggetti passivi IVA ovvero degli intermediari abilitati ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98, appositamente delegati dai soggetti passivi.

 

5 CONSERVAZIONE DELLE FATTURE

Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72.
In attuazione dell’art. 1 co. 6-bis del DLgs. 127/2015, i soggetti passivi IVA potranno usufruire di un servizio di conservazione elettronica delle fatture (conforme al DPCM 3.12.2013), previa adesione ad un apposito accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Il servizio sarà utilizzabile:
– dai soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia;
– dai relativi intermediari appositamente delegati, anche diversi da quelli di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98.

Il servizio garantisce la conservazione elettronica, ai sensi del DM 17.6.2014, per le fatture e le note di variazione emesse e ricevute attraverso il SdI.

 

 

 

GLOSSARIO

 

Fattura Elettronica: consiste in un file in formato XML (Extensible Markup Languige) – si tratta di un formato che non permette in alcun modo di modificare il contenuto della fattura. E’ quindi un linguaggio irreversibile.

Soggetti esclusi dalla F.E.: la fattura continuerà ad essere emessa in formato cartacea dai soggetti che operano in “regime di vantaggio” o sono “forfettari” e per le operazioni INTRACOMUNITARIE o IMPORT-EXPORT.

SDI (Sistema di Interscambio): si tratta di un portale software gestito dall’Agenzia delle Entrate attraverso la propria software house SOGEI mediante il quale tutte le fatture elettroniche devono transitare sia in fase di emissione che di ricezione. In altri termini poiché l’Agenzia delle Entrate avrà la funzione di “smistamento delle fatture” sarà in grado di conoscere in tempo reale tutte le transazioni scambiate tra gli operatori economici residenti.

Formazione delle F.E.: si tratta di compilare il documento (non più in forma cartacea) ma in forma digitale (ci sono appositi software che consentono la compilazione del documento che al termine viene trasformato in formato XML).

Trasmissione della F.E. allo SDI: la trasmissione della fattura allo SDI può avvenire (1) via PEC (2) con apposito software installato sul computer (3) con apposita app (utilizzabile mediante apposite credenziali rilasciate da Fiscononline/Entratel) (4) sistema di cooperazione applicata web service (5) sistema che consente la trasmissione di dati tra terminali remoti (protocollo FTP). Per i sistemi 4 e 5 è necessaria un preventivo accreditamento con l’Agenzia delle Entrate ed è consigliabile per chi gestisce moltissimi documenti.

Emissione della F.E.: la fattura si considera emessa se a seguito dell’invio del documento allo SDI questi, dopo un controllo di regolarità del documento, la invia al soggetto destinatario. Lo SDI rilascia al soggetto emittente una ricevuta che attesta sia il buon esito del controllo che del recapito al destinatario. La data di emissione è quella indicata nell’apposito spazio “Data Fattura” che deve corrispondere al momento in cui il cedente/committente è obbligato ad emettere la fattura ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/72 (in questo senso nulla cambia rispetto alla fattura cartacea). Lo SDI consegna una ricevuta che attesta il buon esito del controllo nonché del recapito della fattura al destinatario ovvero della messa a disposizione della fattura.

Nel caso in cui all’esito del controllo, il documento dovesse risultare irregolare (ad esempio è sbagliata la partita IVA del destinatario) lo SDI entro 5 giorni dall’invio comunica all’emittente la “ricevuta di scarto”. Attenzione che in questo caso la fattura non si considera emessa.

Recapito della F.E. al destinatario: lo SDI una volta effettuati i controlli della fattura emessa ed inviata dall’emittente, trasmette il documento al destinatario mediante i seguenti canali: (1) via PEC (2) sistema di cooperazione applicata web service (3) sistema che consente la trasmissione di dati tra terminali remoti (protocollo FTP). Per i sistemi 2 e 3 è necessaria un preventivo accreditamento con l’Agenzia delle Entrate ed è consigliabile per chi gestisce moltissimi documenti.

Mancato recapito della fattura al destinatario: può verificarsi che pur in presenza del buon esito della trasmissione della F.E. allo SDI questi comunichi all’emittente di non essere riuscito a recapitare il documento al destinatario (ad esempio perché ha l’indirizzo PEC non più valido). Lo SDI posteggia la fattura in apposita area del sito dell’Agenzia delle Entrate e comunica al soggetto emittente che la F.E. non è stata recapitata. In tal caso il soggetto emittente deve comunicare immediatamente al destinatario che la F.E. è stata messa a sua disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Data di ricevimento della fattura: è una data importante in quanto da tale momento può essere esercitato il diritto di detrazione dell’IVA. La data è quella attestata dallo SDI come data di ricezione. Nel caso di mancato recapito e di posteggio della F.E. nel sito dell’Agenzia delle Entrate la data di ricezione è quella di “presa visione” del documento dal sito.

Indirizzo telematico: è possibile registrarsi allo SDI per ottenere un “indirizzo telematico” ove ricevere le F.E.. In concreto si tratta di abbinare alla propria partita IVA un indirizzo PEC oppure un “codice destinatario” (questo nel caso di invio del file della F.E. su canale web service o FTP).

QR Code (Quick Response Code): l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un servizio che consente la generazione di un codice a barre bidimensionale < QR Code > che consentirà ai soggetti che devono emettere le F.E. di acquisire in modo automatico le informazioni anagrafiche e il relativo indirizzo telematico scelto dai propri clienti. Tale codice potrà essere esibito tramite smartphonetablet o cu carta.

FATTURAe: si tratta di un servizio messo a disposizione dei soggetti IVA i quali tramite il proprio smartphone o tabletpossono predisporre ed inviare allo SDI le F.E. acquisendo tramite il QR-Code le informazioni anagrafiche del cliente con partita IVA.

 

 

E’ disponibile un breve tutorial dell’Agenzia delle Entrate al seguente link

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhqOWGLK1Eo&feature=youtu.be

 

 

 

Per approfondimenti relativi a normativa e prassi

 

Author: Tiz_zy

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